A decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, sono tenuti al possesso della patente a crediti.

L’art. 29 comma 19 lett. a) della legge n°56/2024 riformula l’art. 27 del D.Lgs 81/2008; introducendo un sistema di qualificazione tramite crediti.

 

Soggetti interessati

Il comma 1 dell’art.27 indica che sono tenuti al possesso della patente: “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a).

 

Sono esclusi:

  • Imprese e lavoratori autonomi effettuano mere forniture
  • Imprese e lavoratori autonomi effettuano prestazioni di natura intellettuale
  • Imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art.100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (quindi devono avere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000

 

Procedura di domanda

La domanda deve essere presentata unicamente attraverso il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro.
Può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo anche attraverso un delegato.

 

Tra la domanda e il rilascio è possibile lavorare, il rilascio sarà automatico subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
  • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità – DURC
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente – DVR GENERALE
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente – DURF
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente – RSPP

Il comma 2 specifica poi che: “il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro”.

Sono tenuti a presentare domanda i soggetti che effettuano attività descritte all’allegato X “Elenco dei lavoratori edili o di ingegneria civile” di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) ovvero:

  • I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro
  • Sono inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

Il comma 5 indica poi che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”.

Inoltre, (comma 6) il punteggio della patente: “subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis” annesso al presente decreto, riportato di seguito:

 

tabella patente a crediti

VIOLAZIONIDECURTAZIONE
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione3
Omessi formazione e addestramento2
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina
del relativo responsabile
3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute
dall’alto
2
Mancanza di protezioni verso il vuoto3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le
prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del
terreno
2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi
2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi
2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di
terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo2
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che
possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
1
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di
ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28
3
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche3
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
3
Omessa valutazione del rischio di annegamento2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei
e gallerie
2
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi3
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o
sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73
1
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del
decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73
2
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del
decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73
3
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
1
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al
presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che
comporti l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni
5
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al
presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al
lavoro
8
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di
violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al
presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro
15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a
seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro di cui al presente decreto
20
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante
dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di
cui al presente decreto
10

 

 

Comma 11: Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

La responsabilità è estesa anche al committente dei lavori che avrà il dovere di verificare che gli appaltatori o i sub appaltatori del cantiere siano in possesso della patente a crediti.

La sanzione in caso di omissione di verifica da parte del committente è da 711,92 a 2.562,91 euro; e, in caso di infortuni a soggetti sprovvisti di patente, la responsabilità del committente sarà riconosciuta come culpa in eligendo.

Le attività di controllo alla luce delle vicende accadute in Italia nel corso del 2024 e il conseguente aggiornamento normativo, avranno ragione di essere più rigide e più frequenti.

 

1
Contatta Technoambiente

A questa pagina puoi consultare la nostra Privacy Policy

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right