Technoambiente consiglia il committente ad apportare all’edificio interventi di adeguamento mirati e su misura in conformità ai requisiti previsti per l’Ecobonus e il Sismabonus.
Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e s.m.i. ha previsto delle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. I nuovi superbonus 110% sono stati confermati, con alcune modifiche, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio.
Cosa tratta, visto che c’è ancora in vigore l’Ecobonus al 50% e al 65% per le ristrutturazioni edili e l’efficientamento energetico?
L’Ecobonus 110% va oltre, è un credito d’imposta (ripartita in 5 anni) per una serie di lavori su un edificio, che verranno svolti dal 01 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Solo per l’IACP/soggetti assimilati, la detrazione è applicabile anche per interventi effettuati nel periodo 01/01/2022 al 30/06/2022.
Chi ha diritto alle agevolazioni
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- i condomìni;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quali sono gli interventi agevolati
I lavori di riqualificazione energetica sono previsti per:
Tipologia di intervento (*) | Spese max ammissibili (**) |
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Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. | € 50.000, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. | € 20.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; € 15.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più |
DETRAZIONI FISCALI 110%
Tipologia di intervento (*) | Spese max ammissibili (**) |
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Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo o con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle (individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186/2017). Tale ultimo intervento è ammesso al Superbonus solo nel caso di sostituzione di preesistenti impianti a biomassa. | € 30.000 |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, eseguiti su edifici sottoposti a vincoli, anche non realizzati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge n. 63/2013). In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir, spetta nella misura del 90%. | Limiti di spesa previsti per ciascun intervento |
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a quello dell’impianto solare fotovoltaico, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riduzione del rischio sismico precedentemente elencati. | € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR n. 380/2001 il limite di spesa è ridotto a € 1.600 per ogni kW di potenza nominale. |
Installazione, contestuale o successiva all’installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. | € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo, nel limite complessivo di spesa di € 48.000 e, comunque, di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. |
Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, a condizione che sia effettuata congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, sopra indicati. | € 3.000 |
Come recuperare la spesa
Per tutti gli interventi citati di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico ci sono tre vie per utilizzare il credito fiscale
- • utilizzare in proprio il Bonus del beneficiario/contribuente dei lavori (può dividere il bonus fiscale in cinque rate annuali di pari importo da utilizzare in compensazione per la dichiarazione dei redditi)
- • cedere il Bonus all’impresa che effettua i lavori (il cosiddetto sconto in fattura, che a sua volta potrà utilizzarlo in compensazione o cederlo ai fornitori)
- • cedere il Bonus ad una Banca o altro intermediario finanziario il compito di recuperare il credito, compreso ovviamente, il 10% in più del totale. (Il Decreto attuativo, rispetto a questa soluzione è previsto entro il 19 giugno 2020).
Cosa possiamo fare per te
La società Technoambiente Srl è costituita da una serie di consulenti e professionisti con pluriennale esperienza nel settore in grado di fornire un’adeguata consulenza tecnica e fiscale, consigliando il committente ad apportare all’edificio interventi di adeguamento mirati e su misura in conformità ai requisiti previsti per l’Ecobonus e il Sismabonus.
Inoltre siamo in grado di supportare il cliente anche nelle varie fasi di richiesta delle varie autorizzazioni e permessi per l’inizio dei lavori, la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), le comunicazioni all’ENEA per la richiesta di detrazioni per il risparmio energetico dell’Ecobonus 100%, la progettazione architettonica (ove richiesta), la direzione lavori del cantiere e la progettazione dei singoli impianti (ove necessario) al fine di fornire al cliente un pacchetto completo, ovvero il c.d. “chiavi in mano”.
Per maggiori informazioni e/o richiedere un sopralluogo chiama lo 059/538708 o scrivi all’indirizzo mail info@technoambiente.it.