Il 14/01/2010 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 17/12/2009 istitutivo del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Si tratta di un sistema informatico che sostituirà le tradizionali scritture in materiale ambientale attraverso dispositivi elettronici USB ed una black box da installare sui mezzi di trasporto.

Il 28/02/2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 15/02/2009 col quale è stato prorogato di 30 giorni il termine previsto per l’iscrizione al SISTRI dei soggetti indicati all’art. 3 del decreto 17/12/2009 e sono state apportate modificazioni ed integrazioni a diversi articoli del decreto istitutivo del SISTRI. Oltre ad altri aspetti procedurali, sono stati modificati anche i moduli di iscrizione (art. 10) facendo salve le iscrizioni effettuate fino al 27/02/2010 sulla base della modulistica approvata col precedente decreto.

DESTINATARI

I soggetti coinvolti nel SITRI sono individuati dall’art. 1 del Decreto 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente.
In particolare, le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali dovranno iscriversi al sistema Sistri secondo le seguenti tempistiche:

dal 14 gennaio al 30 marzo 2010 (termine prorogato dal decreto 15/02/2010 -avvio del sistema Sistri fissato per il 13 luglio 2010)

  • i produttori iniziali di rifiuti speciali “pericolosi “con oltre 50 dipendenti, comprese le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’articolo 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  • le imprese ed Enti con oltre 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali “non pericolosi” derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
  • i commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006;
  • le imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • i comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
  • i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo trasporto;
  • i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

dal 13 febbraio al 29 aprile 2010 (termine prorogato dal decreto 15/02/2010 – avvio del sistema Sistri fissato per il 12 agosto 2010)

  • i produttori iniziali di rifiuti speciali “pericolosi ” fino a 50 dipendenti, comprese le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell’articolo 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  • le imprese ed Enti che occupano da 11 a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali “non pericolosi” derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).

dal 12 agosto 2010 possono inoltre aderire volontariamente al sistema Sistri:

  • le imprese ed Enti che non hanno più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali “non pericolosi” derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui sono produttori iniziali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
  • gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, che producono rifiuti speciali non pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (servizi, commercio, edilizia, sanità).

 

MODALITA’ OPERATIVA

I soggetti obbligati sono tenuti ad iscriversi al SISTRI con le seguenti modalità:

  • ON-LINE: collegandosi al portale Sistri Sistri.it (attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
  • VIA FAX: 800 05 08 63 (servizio attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana – modulistica disponibile sul portale Sistri.it)
  • NUMERO VERDE: 800 00 38 36 (servizio attivo dalle 6 alle 22 nei giorni feriali, compreso il sabato, fino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione).
  • PER POSTA ELETTRONICA (solo per le aziende con molteplici unità locali/operative, in alternativa all’iscrizione on-line): previa scansione automatica del modulo di iscrizione debitamente compilato da inviare all’indirizzo di posta elettronica: iscrizionemail@sistri.it

Sul portale SISTRI è disponibile una simulazione multimediale della procedura di iscrizione (Guida rapida all’iscrizione) come supporto nella compilazione del relativo Modulo.
Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via mail o via fax o per telefono al numero indicato:

  • l’avviso di ricevimento della comunicazione inviata;
  • il numero di iscrizione al Sistri;
  • la data e il luogo dell’appuntamento per ritirare il dispositivo USB e le black box (queste ultime per le sole imprese di trasporto).

Dopo l’iscrizione al Sistri l’impresa dovrà effettuare nel più breve tempo possibile il pagamento del contributo previsto per acquisire i dispositivi elettronici spettanti.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si rimanda al portale sistri.it oppure al numero verde 800 00 38 36 o si può inviare una e-mail all’indirizzo   infosistri@sistri.it

Rilascio dispositivi USB per i produttori/gestori di rifiuti
Le Camere di Commercio, previa stipula di un Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e Unioncamere Nazionale, provvedono a rilasciare ai produttori e ai gestori di rifiuti un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico (dispositivo USB). Tale dispositivo è idoneo a consentire la trasmissione dei dati, la firma elettronica delle informazioni fornite e la loro memorizzazione.
Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.
Se nell’unità locale è esercitata più di una attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi, l’operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell’unità locale. Tuttavia, qualora in fase di iscrizione al SISTRI siano stati individuati i medesimi Delegati* per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.
Al soggetto indicato in fase di iscrizione al SISTRI come Delegato, sono associati il certificato elettronico e le credenziali per l’accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al Sistema, password di sblocco del dispositivo PIN, PUK, identificativo utente “user name”).
Ciascun dispositivo può contenere fino a un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali è associato ad un Delegato.

Compiti delle Camere di Commercio

Le attività che le Camere di Commercio devono svolgere sono stabilite nel protocollo di intesa stipulato da Unioncamere Nazionale con il Ministero dell’Ambiente in data 13 gennaio 2010 e riguardano:

  • verifica dei dati anagrafici comunicati dall’impresa al momento dell’iscrizione con Registro imprese;
  • gestione dei contatti con le unità locali per fissare il calendario del rilascio dei dispositivi;
  • ricezione e stoccaggio dei dispositivi inviati da SISTRI;
  • rilascio dei dispositivi a seguito di ricezione e verifica della documentazone presentata dalle imprese e dalle unità locali;
  • archiviazione elettronica della documentazione raccolta e trasferimento della documentazione al Ministero.

Pagamento dei diritti di segreteria per il ritiro del dispositivo

L’importo dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio non è ancora stato definito dal Ministero competente.

NORMATIVA

Entrare nell’area “Normative/Ambiente/Rifiuti”.