Grandi novità nel campo della gestione dei rifiuti a partire da fine 2024.
A seguito della pubblicazione del D.Lgs 213/2022 che modifica vari articoli del testo unico ambientale D.Lgs 152/2006, tra cui l’art.188-bis, è stato successivamente approvato con il Decreto 4 aprile 2023 n.59 il regolamento recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis D.Lgs 152/06”, il cosiddetto RENTRI appunto.
Per i produttori di rifiuti, ma non solo, questo porta grandi novità nel campo della gestione dei rifiuti. Per le imprese che avranno l’obbligo di iscrizione al nuovo registro nazionale, sarà di fatto necessario rispettare determinate tempistiche di iscrizione e apprendere le nuove modalità operative per l’utilizzo dei servizi online del RENTRI, secondo quanto disposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica attraverso i suoi decreti direttoriali.
La sigla R.E.N.T.Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.
Chi deve iscriversi al RENTRI e quando
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale.
RENTRI. Cosa cambia?
- Dal 15 dicembre 2024 si apre la prima finestra per l’obbligo di iscrizione al RENTRI (come indicato nell’immagine qua sopra);
- dal 13 febbraio 2025 sarà obbligatorio per tutte le imprese operanti nella gestione rifiuti (Produttori compresi) utilizzare i nuovi modelli di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) e Registro cronologico di carico e scarico, in versione digitale o cartaceo in funzione degli obblighi normativi, come previsto dal decreto direttoriale 251/2023.
- Per la stessa data, obbligo di vidimazione digitale dei nuovi modelli di registro e FIR.
- dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI potranno usare solo il FIR in formato digitale.
- Per la stessa data, obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi.
- Per la stessa data, obbligo per il destinatario di trasmettere il FIR controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
- I soggetti obbligati all’iscrizione saranno inoltre obbligati alla tenuta e vidimazione del registro in formato digitale a decorrere dalla loro data di iscrizione (Vedi figura).
- Sarà dunque possibile stampare FIR e registro rifiuti e vidimarli direttamente dal portale RENTRI tramite le apposite funzioni utilizzando i servizi delle Camere di commercio.
Sarà dunque possibile vidimare FIR e registro cronologico di carico e scarico online direttamente dal portale RENTRI tramite le apposite funzioni.
Restano inoltre attive tutte le disposizioni come previste dall’art. 193 del D.Lgs 152/06 riguardo trasporto dei rifiuti e regimi particolari.
Si rammenta che dal 13 febbraio 2025 anche per i soggetti NON iscritti al RENTRI, sarà necessario adottare il nuovo modello di formulari di identificazione dei rifiuti e di registro cronologico, in formato cartaceo; prima di emettere il primo FIR dovranno iscriversi all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”, sul medesimo portale RENTRI.
I vecchi modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti non dovranno essere più utilizzati ma dovranno essere sostituiti con i nuovi modelli, continuando comunque la numerazione progressiva già utilizzata nel “vecchio” registro.
Sarà possibile vidimare FIR / registro rifiuti online utilizzando i servizi forniti dalle Camere di commercio e stamparli per la tenuta cartacea, sempre attraverso il portale RENTRI.
Oneri dei servizi
I soggetti obbligati all’iscrizione saranno ottenuti al pagamento per ogni unità locale di oneri, quali diritto di segreteria e contributo annuale, da versare successivamente all’iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno attraverso la piattaforma PagoPA.