Il 26 giugno 2020 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)per sostanze e miscele, introducendo nuovi obblighi per importatori/produttori.

Il regolamento introduce le seguenti novità:

  • le SDS devono includere le prescrizioni specifiche relative alle nanoforme, introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
  • si tiene conto delle prescrizioni dell’Allegato VIII del CLP sui centri antiveleni che, nel caso delle miscele pericolose fornite per l’uso presso siti industriali, consente di indicare l’identificatore unico di formula (UFI) soltanto nella SDS;
  • si impone che per determinate miscele non imballate, l’UFI andrà riportato nella SDS;
  • si introduce il principio che, se disponibili, i limiti di concentrazione specifici, i fattori di moltiplicazione e le stime della tossicità acuta, stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), dovrebbero essere indicati nelle SDS in quanto sono informazioni pertinenti per l’uso sicuro di sostanze e miscele;
  • si introducono nella SDS prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
  • vengono integrate nella SDS (nelle sezioni 9 e 14) le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).

Il Regolamento 2020/878 è entrato in vigore il 16 luglio 2020 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, le SDS conformi al Regolamento (UE) 2015/830 o nel nuovo formato attuale conforme il Regolamento 2020/875, inclusi i seguenti scenari:

      • nessuna modifica alla SDS;
      • piccole modifiche nella SDS che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 31.9 del REACH;
      • aggiornamento delle SDS ai sensi dell’art. 31.9 o introduzione dell’UFI;
      • potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti);
      • nuove SDS redatte per la prima volta dopo il 1° gennaio 2021;

potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022 (periodo transitorio per le SDS esistenti).

Le SDS fornite dal 1° gennaio 2023 devono essere conformi al Regolamento 2020/878 che, brevemente, prevede le seguenti modifiche:

      • introduzione di 4 nuove classi di pericolo, una per la salute e tre per l’ambiente;
      • tempi previsti di transizione per classificazione ed etichettatura ristretti, in particolare, dalla data di entrata in vigore, 2 anni per le sostanze e 3 anni per le miscele.

Technoambiente è in grado di supportarvi per tali obblighi normativi, in particolare:

  • qualora l’azienda non avesse effettuato la verifica di conformità delle SDS al campo di applicazione del Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020;
  • qualora l’azienda tenuta a tali obblighi non avesse ancora provveduto alla modifica delle SDS secondo il già menzionato Regolamento.

Da precisare che tali aggiornamenti normativi riguardano la classificazione delle sostanze e/o miscele di prodotti presenti all’interno della vostra realtà produttiva, i quali potrebbero comportare la necessità di aggiornare anche i documenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori (DVR chimico, cancerogeno, ecc.), nonché le autorizzazioni ambientali vigenti.

Contattateci per avere maggiori chiarimenti.

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