In data 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Tra le principali novità vi sono:
- modifica della periodicità per l’aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio, che dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento;
- per gli addetti al servizio antincendio che hanno frequentato il corso di formazione o di aggiornamento da più di 5 anni, l’obbligo di aggiornamento si ritiene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, pertanto entro 04/10/2023.
Successivamente, in data 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il D.M. 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, più brevemente chiamato Decreto MINI-CODICE.
Viene perciò introdotto un vero e proprio MINI-CODICE per la valutazione del rischio di incendio, il quale va a specificare nel dettaglio le misure che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio; in particolare fa riferimento a:
- misure di prevenzione e protezione antincendio;
- misure organizzative e gestionali antincendio.
Tali misure devono essere applicate quando le attività:
- non dispongono di specifiche regole tecniche verticali;
- non sono soggette al controllo dei VVF e rispettano determinati requisiti tecnici di cui all’Allegato I, comma 1 del D.M. 03/09/2021.
Qualora le attività non garantiscono tali requisiti, l’attività dovrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio incendio secondo le specifiche di cui al D.M. 03/08/2015 e s.m.i..
Con i suddetti decreti, unitamente a:
- D.M. 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
viene abrogato il D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
Technoambiente Srl è a vostra disposizione per maggiori informazioni e per chiarimenti riguardanti i vari obblighi normativi a cui l’azienda deve ottemperare.