La nuova legge 5 novembre 2021, n. 162, entrata in vigore a partire dal 3 Dicembre 2021, ha apportato alcune modifiche al Codice delle Pari Opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Tra le modifiche, è stato modificato il campo di applicazione per l’obbligo di redazione, con cadenza biennale, del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
Tale onere ricade su base obbligatoria sulle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti (a fronte del precedente limite fissato alle aziende che occupavano oltre cento dipendenti) e su base volontaria sulle aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti, che invece ne erano prima completamente escluse.
Variano anche le modalità di redazione e trasmissione del rapporto che ora deve essere redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve essere tramesso agli enti e rappresentanze sindacali (ove presenti), mentre la consigliera e il consigliere di parità competenti per territorio vi accedono mediante identificativo univoco in via telematica.
In fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2020-2021, il termine di trasmissione del rapporto è stabilito al 30 settembre 2022. Per i bienni successivi, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.