Il 24 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70, il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Nell’arco dei prossimi tre mesi sono previsti i cambiamenti significativi. Ecco il calendario della fine delle restrizioni.
Il 31 marzo 2022 cesserà lo stato di emergenza Covid-19, aprendo un percorso per il graduale ritorno all’ordinario, che prevede alcuni step:
- termine del sistema colori per la suddivisione e l’identificazione delle condizioni di rischio di ciascuna Regione per la definizione delle disposizioni normative da applicare e dei comportamenti da tenere;
- termine del Comitato Tecnico Scientifico e la struttura commissariale del generale Figliuolo. Al loro posto sarà creata un’unità operativa specifica (fino al 31 dicembre 2022) per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale, oltre che garantire la necessaria capacità operativa e di pronta reazione. Per tale scopo potranno essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie che tengano conto dell’andamento epidemiologico;
- graduale superamento del green pass;
- eliminazione delle quarantene precauzionali.
Le date più importanti relativamente ai luoghi di lavoro
1 aprile 2022
Dal 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il Ministero della Salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia, o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornate linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Il Ministero della Salute potrà inoltre, sentiti i Ministri competenti per materia, introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonchè imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Isolamento: dal 1 aprile è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’unità sanitaria in quanto risultate positive al virus SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
Autosorveglianza: a decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus SARS-CoV-2, è applicato il regime dell’autosorveglianza, che consiste:
- nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramento, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi confermati;
- effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Le modalità attuative di tali procedure saranno definite con Circolare del Ministero della Salute.
Decadrà l’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori over 50 e la loro sospensione. La sospensione dei lavoratori senza super green pass sopra i 50 anni non avverrà più, ma rimarrà la sanzione. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile, essere in possesso del green pass base per accedere ai luoghi di lavoro.
Dal 1 aprile sarà pertanto possibile per tutti i lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base fino al 1 maggio 2022.
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (da vaccinazione, guarigione o test), l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- colloqui visivi in presenza con detenuti e internati in istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, che si svolgono all’aperto;
- utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione), l’accesso ai seguenti servizi e attività:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- convegni e congressi;
- centri culturali, sociali e ricreativi, per attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia, compresi centri estivi e le relative attività di ristorazione);
- feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
30 aprile 2022
Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
- accesso ai mezzi di trasporto quali: aeromobili abilitati a servizi commerciali e di trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, intercity, notte e alta velocità, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luogo chiuso o all’aperto, in sale teatrali, in sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo di indossare sull’intero territorio nazionale, i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, non necessariamente FFP2. Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Luoghi di lavoro: fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (DPI), di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le mascherine chirurgiche. Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Pertanto, fino al 30 aprile 2022, i lavoratori dovranno utilizzare DPI delle vie respiratorie, almeno di tipo chirurgico o superiore, in tutti i luoghi di lavoro al chiuso e quando non sia possibile garantire in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Dal 1 maggio 2022 non sarà più necessario nessun tipo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro (ad esclusione di alcune categorie specifiche come il personale sanitario).
15 giugno 2022
Si conclude l’obbligo di vaccinazione contro il virus Covid-19, ad esclusione del personale sanitario e quello delle RSA.
30 giugno 2022
Terminano le modalità di smart working nell’ambito privato così come sono al momento concepite. In particolare, fino alla fine del mese ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto ‘lavoro agile’ nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore. Viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
31 dicembre 2022
L’obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e delle RSA. Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all’interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass fino al 31 dicembre.