Decreto fiscale e sicurezza sul lavoro. Con il decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (cosiddetto Decreto Fiscale) il Governo intende portare alcune significative modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le modifiche apportate, da un lato sono principalmente finalizzate a incentivare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il suo coordinamento con Asl), mentre dall’altro prevedono un inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti, cioè sia di quelle che non abbiano posto in essere le misure previste dal D.lgs. 81/2008, sia quelle presso le quali siano stati individuati lavoratori irregolarmente assunti o “in nero”.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle seguenti violazioni:

  • sospensione dell’attività in caso di personale in “nero” al 10% e non più al 20%, presente sul luogo di lavoro;
  • per gli illeciti considerati gravi non sarà più necessaria la “recidiva” per il provvedimento, che scatterà subito a fronte delle violazioni. L’elenco di questi atti “gravi” è individuato con decreto ministeriale e nella tabella contenuta nell’Allegato I del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 che sostituisce integralmente l’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008;
  • congiuntamente alla sospensione dell’attività, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”;
  • è altresì prevista l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

 

Si riportano di seguito i 12 punti individuati dal nuovo D.L. 146/2021, relativamente alle gravi violazioni che motivano la sospensione dell’attività, indicate nell’Allegato 1 dello stesso (che sostituisce integralmente l’Allegato I al D.Lgs. 81/2008):

  1. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR;
  2. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  3. mancata formazione e addestramento (*);
  4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  6. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  7. mancanza di protezioni verso il vuoto;
  8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  11. mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

(*): l’addestramento è previsto ad esempio per le attrezzature di lavoro, e per l’utilizzo dei D.P.I. uditivi e quelli di III categoria (es. per la protezione delle cadute dall’alto e per la protezione dai rischi chimici), ecc….

 

L’ispettorato può revocare la sospensione solo se sussistono le seguenti condizioni:

• regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
• accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• sono rimossi i pericoli derivanti dalle gravi violazioni di sicurezza riscontrate.

 

Per la parte pecuniaria delle sanzioni il D.L. introduce la previsione dell’obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese:

• nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari ed a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari. Ricordiamo come, finora, la sanzione era pari a euro 2.000, a prescindere dal numero dei lavoratori;
• nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito.

A tal fine sono individuate tre soglie: euro 3.000, euro 2.500 oppure euro 300 per ciascun lavoratore interessato, anche qui con un notevole aggravio rispetto alla situazione precedente, quando la sanzione era pari a euro 3.200 a prescindere dal tipo di violazione accertata.

Le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 del D.Lgs- 81/2008.

È ancora prevista la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma prevista, se su istanza di parte e fermo restando il rispetto delle altre condizioni richiamate, l’imprenditore sospeso paga immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di omesso o di parziale versamento dell’importo residuo nel termine fissato, il provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non versato (art. 14, comma 10, D.lgs. n. 81/2008).

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:

• con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

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