Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti (PEE). Il 07/10/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 agosto 2021 “Approvazione delle linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

Sei in regola?

Le linee guida definiscono la procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con l’obiettivo di definire in maniera sintetica e puntuale, le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi accidentali occorrenti in impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio incendi con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.

 

A chi si applicano le disposizioni del Piano di Emergenza Esterno per gestori di rifiuti

Tali disposizioni si applicano agli impianti di trattamento dei rifiuti che effettuano le seguenti operazioni:

  • di stoccaggio di cui al dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006 [(aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta];
  • trattamento dei rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs. 152/2006 [s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;], pertanto si intende lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti mediante le operazioni di recupero da R1 a R13 e lo smaltimento mediante le operazioni da D1 a D15;
    Centri di raccolta comunali o intercomunali, autorizzati secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006.

 

Nei dettagli il PEE si applica pertanto a:

  • Tutte le aziende autorizzate per le attività di gestione dei rifiuti (stoccaggio, recupero, trattamento);
  • Aziende come le ceramiche che effettuano al loro interno recupero di rifiuti in procedura semplificata (es. acqua/fanghi, scarti ceramici, ecc..

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 27/08/2021 (ovvero 06/12/2021): I titolari delle attività individuate nell’allegato del D.P.C.M. 27/08/2021, trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna.

 

Tali informazioni sono trasmesse tramite:

  • il PEI (Piano di Emergenza Interno) previsto dall’art. 26 -bis , del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, eventualmente aggiornato secondo le disposizioni delle nuove linee guida approvate;
  • le informazioni e la documentazione prevista dalle Linee guida di cui al D.P.C.M. del 27/08/2021 che prevedono, tra i diversi documenti, l’elaborazione di una relazione tecnica contenente la classificazione del rischio di incendio mediante metodo ad indici, a firma di tecnico abilitato.

 


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