Il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (Rspp) ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro. Questo dice in sostanza la Cassazione in una recente sentenza riconoscendo la sua posizione di garante della sicurezza.
L’episodio riguarda le conseguenze dell’infortunio mortale di un operaio rimasto schiacciato tra gli alberi rotanti di un impianto di betonaggio mentre stava eseguendo operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento, a causa del riavvio dell’impianto da parte di un collega inconsapevole degli interventi manutentivi in corso.
Ridefinendo i confini di un precedente orientamento interpretativo, la Cassazione ha condannato l’imputato per omicidio colposo sul presupposto che il Rspp:
pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri.
Modificando la precedente interpretazione della normativa, la sentenza 20 luglio 2018, n. 34311 apre a una possibile responsabilità esclusiva a carico del Rspp, e ciò sul presupposto del riconoscimento di una posizione di garanzia anche direttamente in capo allo stesso.
La Cassazione afferma, infatti, che, proprio in ragione della posizione rivestita, il Rspp ha «l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro», con l’importante conseguenza che «può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri».
Il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione svolge una funzione fondamentale nel complesso sistema della tutela, della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. E in ragione della sua posizione di garanzia, può essere ritenuto anche l’unico responsabile nel caso in cui non abbia segnalato al datore di lavoro una situazione di pericolo e da questa omissione sua derivato un infortunio.