A seguito del quesito posto dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene con una nota del 10 giugno 2013.

Il chiarimento riguarda la circolazione dei carrelli di cui all’articolo 58, comma 2, lettera c), Codice della Strada (C.d.S.), chiarendo che tali carrelli elevatori possono circolare su strada solamente se immatricolati. La considerazione deriva dall’applicazione dell’art. 14, comma 2, C.d.S, il quale dispone che le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione.

Pertanto, non è possibile chiedere le autorizzazioni di validità annuale per circolazione su strada dei carrelli elevatori, come un tempo previsto dal Decreto Ministeriale 28 dicembre 1989, attuativo di una legge del 1982 che ammetteva la circolazione saltuaria su strade aperte al traffico anche per le macchine operatrici non immatricolate.

 

Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2013