Con la risoluzione n. 24/E di ieri, l’agenzia delle entrate ha chiarito che la SCIA e l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) non sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo.
L’agenzia chiarisce che la SCIA non è soggetta ad imposta di bollo quando non è previsto da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento.
In sintesi:
“No” imposta di bollo per:
1. Segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
“Si” imposta di bollo per
1. Nulla osta di fattibilità delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; si imposta di bollo
2. Richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.