Premessa
I dispositivi costituiti da maniglie, piastre e barre antipanico per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (e cioè quelle soggette al Certificato di Prevenzione Incendi), devono essere muniti di marcatura CE.

I dispositivi non muniti di marcatura CE già installati alla data di entrata in vigore del D.M. 3 novembre 2004, sono sostituiti a cura del titolare dell’attività:
• in caso di rottura del dispositivo o in sostituzione della porta o per modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo;
• entro il 18 febbraio 2013 (proroga concessa dal D.M. 6 dicembre 2011).

Campo di applicazione del decreto 3 novembre 2004
Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), quando ne sia prevista l’installazione. Le prescrizioni dettate dal decreto, pertanto, non hanno carattere obbligatorio per le attività non soggette all’ottenimento di un CPI.

Caratteristiche tecniche dei dispositivi di apertura manuale
I dispositivi, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono essere conformi:

a) alla norma UNI EN 179 in attività:
• aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
• non aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
• b) alla norma UNI EN 1125 in attività:
• aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
• non aperte al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
• con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

I dispositivi devono essere muniti di marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/1993.

Obblighi di commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
Il decreto stabilisce specifici obblighi per il produttore, l’installatore e il titolare dell’attività ove tali dispositivi sono stati installati.
Il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione.
L’installatore deve eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo; redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle precedenti indicazioni.
Il titolare dell’attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione; effettuare la manutenzione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore del dispositivo stesso; annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio.