E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 188 il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo“.
Il provvedimento è entrato in vigore ieri sabato 13 agosto 2011 e perderà la sua efficacia se non sarà convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.
In materia di tracciabilità di rifiuti, il D.L. 138/2011 con art. 6 comma 2 dispone che da oggi 13 agosto 2011 il Sistri è abolito.
Più specificatamente, vengono abrogati:
a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
All’art. 6 comma 3 del decreto viene precisato che “resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni“.
Dopo i numerosi decreti di modifica del DM 17 dicembre 2009 che aveva istituito il Sistri, non più una nuova proroga, bensì l’abolizione dell’intero sistema, che, nelle previsioni del legislatore, per il primo scaglione di soggetti obbligati di cui al Decreto 26 maggio 2011 (tra cui impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e grandi produttori di rifiuti) avrebbe dovuto essere pienamente operativo dal 2 settembre 2011.