Il 15 Dicembre scorso, l’ECHA (European Chemical Analisys Agency) ha ufficializzato l’inserimento in Candidate List di 8 nuove sostanze SVHC come possibili Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione, che portano quindi il totale delle sostanze a 46.

Le nuove sostanze SVHC (Substances of Very Hight Concern), così come identificate nel sito dell’ECHA sono:

1.        Cobalt(II) sulphate – (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
2.        Cobalt(II) dinitrate – (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
3.        Cobalt (II) carbonate – (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
4.        Cobalt(II) diacetate – (Cancerogeno e tossico per la riproduzione)
5.        2-Methoxyethanol – (Tossico per la riproduzione)
6.        2-Ethoxyethanol – (Tossico per la riproduzione)
7.        Chromium trioxide – (Cancerogeno e mutageno)
8.        Acidi generati da chromium trioxide e dai sui oligomeri (gruppi contenenti:
Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid) – (Cancerogeno)

Qualsiasi decisione riguardo la necessità di sottoporre tali sostanze ad autorizzazione sarà successivamente presa dall’ECHA.

La attuale Candidate List completa è scaricabile all’indirizzo:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso, fornisce al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (art.33).

Dal 2011: Ogni produttore o importatore di articoli notifica all’Agenzia la presenza di una sostanza SVHC se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;
b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso. (art.7.2)

Per sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 dicembre 2010, la notifica dovrà essere fatta non più tardi del 1 giugno 2011.
Per sostanze incluse nella Candidate List dal 1 dicembre 2010, la notifica dovrà essere fatta al più tardi 6 mesi dopo l’inclusione.

Da: http://www.tuv.com/it/index.html