Nella tabella richiamata dall’art. 1 del D.L. n. 225/2010 c’è la proroga al 31 marzo 2011 (“allungabile con DPCM, acquisito il parere del Ministro dell’Economia) del termine fissato dall’art. 3, comma 3-bis, del D.L.vo n. 81/2008 per l’applicazione dei contenuti della predetta norma ad un settore particolare.
Si tratta delle cooperative sociali (legge n. 381/1991), delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, dei volontari della Croce Rossa e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nonché dei volontari dei vigili del fuoco, per i quali, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento della loro attività, l’applicazione della normativa di tutela del D.L.vo n. 81/2008 è subordinata all’emanazione di un decreto “concertato” tra Lavoro, Salute, Interno e Dipartimento della Protezione Civile, al termine di un iter procedimentale che prevede anche il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro.
Da: http://www.dplmodena.it/