E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale (G.U. n. 41 del 19-2-2010 – Suppl. Ordinario n.36) il decreto legislativo n. 17 del 27/01/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”
 
L’entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010.
 
SANZIONI

Particolare attenzione alle sanzioni riportate di seguito.

La Direttiva macchine è già in vigore in Europa dal 29 dicembre 2010, il Consiglio dei Ministri n. 79 del 22/01/2010 ha approvato un decreto legislativo di parziale recepimento della “Direttiva Macchine” 2006/42 sui requisiti di fabbricazione, immissione sul mercato e messa in servizio di macchinari di vario genere, con un ulteriore schema di regolamento che recepisce la nuova disciplina in materia di ascensori.

Il provvedimento interviene sulla materia con norme che consentono, in maniera più efficace di quelle già in vigore, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari di vario genere, di effettuarne un’installazione e manutenzione corretta nonché di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato a fini di sicurezza e di efficienza.

L’articolo 18 dispone l’abrogazione del regolamento attuativo della precedente direttiva macchine (DPR 24 luglio 1996, n. 459).

E’ peraltro fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel citato precedente regolamento governativo, allo scopo di salvaguardare un mercato residuale, ma ancora esistente, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

Con il nuovo decreto, in particolare:

– Viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. ‘Direttiva bassa tensione’.

– Sono definite le “quasi-macchine”, intese come insiemi di elementi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto. Le ‘quasi-macchine’ subiscono una sorveglianza del mercat sono stabilite procedure di valutazione della loro conformità da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato.

– Sono evidenziate misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.

– Per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura finora adottata per la direttiva precedente.

– La parte relativa agli ascensori è rinviata a fonte secondaria (definizione delle necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162)

1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato
ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione
è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE,
che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che
contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta
dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui
all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000
euro a 12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che,
seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità
di cui all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni
che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della
marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto
legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le
macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il
massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato
è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono
rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al
periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24
novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non
conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di
150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per
l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del
Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato,
sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del
Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello
sviluppo economico.